
ASSENZA PER MALATTIA
(art. 17)
Al comma 8 si stabilisce che
per i primi 9 mesi di assenza al dipendente spetta l’intera retribuzione
fissa mensile, ivi compresi la RPD e la CIA.
ASPETTATIVA
(art. 18)
Oltre che per motivi di
famiglia, di studio e di ricerca, che continuano ad essere regolati dalla
normativa in vigore, il dipendente può fruire dell’aspettativa di 1 anno
per realizzare, nell’ambito di un altro comparto della P.A., l’esperienza
di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.
FUNZIONI
STRUMENTALI AL POF (FUNZIONI-OBIETTIVO)
(art. 30)
Ad ogni singola scuola saranno assegnate
le risorse corrispondenti al numero delle funzioni-obiettivo ottenute nel
corrente anno scolastico, che possono essere utilizzate solo per questa
finalità.
Il Collegio dei docenti
delibera:
 |
il numero e la tipologia
delle funzioni da attivare |
 |
i criteri di attribuzione
ed i docenti destinatari |
La retribuzione non consiste
più nel compenso fisso (3 milioni di vecchie lire) ma viene definita in
contrattazione di istituto, in base alle risorse complessive a tale scopo
assegnate, al numero delle funzioni attivate e tenendo anche conto dell’impegno
richiesto.
N.B.
Le risorse suddette non comprendono più il compenso per il docente vicario
(che non è previsto dalla normativa vigente) e vanno quindi utilizzate
esclusivamente per retribuire i docenti a cui il Collegio assegna le
funzioni obiettivo.
Le attività di
collaborazione con il dirigente vengono retribuite con le modalità e nella
misura stabilite nel successivo art. 30 bis.
ATTIVITA’ DI
COLLABORAZIONE CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(art. 31)
Nello svolgimento delle
proprie funzioni organizzative ed amministrative, il dirigente scolastico
può avvalersi della collaborazione di 2 docenti, da lui individuati, che
vengono retribuiti con il fondo di istituto.
L’entità del compenso
viene definita nel contratto di istituto, e non è cumulabile con quello
stabilito per le funzioni-obiettivo (vedi art. 85, comma 2, lettera
"e").
Tale normativa vale anche per
le istituzioni educative (art. 125, comma 5)
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
L’art. 62, comma 1,
consente alle scuole di utilizzare le risorse anche per rimborsare ai
docenti le spese sostenute per attività di autoaggiornamento.
Criteri ed entità del
rimborso sono stabiliti nella contrattazione di istituto.

PERSONALE ATA
Il nuovo CCNL definisce:
 |
la rivalutazione di tutte
le retribuzioni tabellari e accessorie; |
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una nuova classificazione
del personale in 5 Aree (Tabella A); |
 |
una migliore definizione
dell’unità dei servizi; |
 |
la trasformazione del
vecchio mansionario in profili d’area; |
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la conferma dell’area C |
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l’istituzione di un
nuovo livello di coordinamento per l’area A |
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l’innalzamento di tutte
le professionalità; |
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la destinazione, dal
2004, di 39 milioni di euro (così come previsto dall’Atto di
indirizzo) alle carriere del personale; |
 |
l’attribuzione alla
contrattazione nazionale dell’individuazione dei criteri e dei
percorsi per i passaggi di qualifica; |
 |
il superamento delle
funzioni aggiuntive e l’attribuzione delle relative risorse alle
scuole; |
 |
la conferma della
centralità della contrattazione di scuola e del ruolo delle RSU; |
 |
il completamento dell’inquadramento
dei DSGA; |
 |
la possibilità per i
DSGA di prestare collaborazioni esterne; |
 |
una migliore precisazione
dell’orario: "36 ore, suddivise in 6 ore continuative, di norma
antimeridiane ....". |
Riportiamo le novità più rilevanti:
(art. 46)
Il personale appartenente al profilo di "guardarobiere" è
collocato nel medesimo profilo dell’area B, con il corrispondente
trattamento economico.
(art. 48)
I passaggi da un’area inferiore all’area immediatamente superiore
avvengono mediante procedure selettive, previa frequenza di apposito corso
organizzato dall’amministrazione con modalità da definire con
contrattazione integrativa nazionale. Fatti salvi i titoli abilitativi
previsti dalla legge, alle procedure selettive è consentita la
partecipazione anche del personale con una anzianità di almeno 5 anni di
servizio effettivo nel profilo di appartenenza privo, dei titoli di studio
previsti per il profilo professionale di destinazione, purché in possesso:
 |
del titolo di studio stabilito dalla
Tabella B per l’accesso al profilo di appartenenza; |
 |
o del titolo che ha dato accesso al
medesimo profilo. |
(art. 49) Per
attuare le disposizioni del precedente art 48, al fine di ricoprire posti
che si renderanno eventualmente disponibili nell’anno 2004, il MIUR
attiverà procedure selettive, previa frequenza di apposito corso
organizzato dall’amministrazione e rivolto:
 |
a tutti gli assistenti amministrativi
e tecnici in servizio, per ricoprire posti di coordinatore
amministrativo e tecnico; |
 |
a tutti i collaboratori scolastici in
servizio, per ricoprire posti di collaboratore scolastico dei servizi. |
(art. 47) Sono
state superate le funzioni aggiuntive. Le relative risorse vanno alle scuole
e sono utilizzate per compensare l’assunzione di incarichi e lo
svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio che
si rendono necessari per la realizzazione del POF.
Le modalità ed i criteri per l’attribuzione
ed i relativi compensi sono definiti nella contrattazione di istituto.
(art. 55) Ai
DSGA è corrisposta una indennità di amministrazione, rivalutata nella
parte variabile, definita nella Tabella 1, che viene corrisposta (a carico
del fondo di istituto) al personale che lo sostituisce o ne svolge le
funzioni.
(art. 56) Anche
il DSGA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per
realizzare specifiche attività che richiedano competenze professionali non
presenti nella scuola che ne faccia richiesta.
(art. 87) A
decorrere dal 1.1.2003, si realizza il completamento dell’inquadramento
dei DSGA.

RELAZIONI A LIVELLO DI
SINGOLA SCUOLA
(art. 6)
Materie di contrattazione (con
cadenza annuale, con possibilità di proroga):
 |
modalità di utilizzazione del
personale in rapporto al POF; |
 |
criteri di assegnazione del personale
docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute
sull’organizzazione del lavoro derivanti da eventuali modifiche
della durata dell’unità didattica; ritorni pomeridiani; |
 |
modalità e criteri di applicazione
dei diritti sindacali e determinazione dei contingenti di personale da
assicurare in caso di sciopero; |
 |
attuazione della normativa sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro; |
 |
criteri generali per la ripartizione
delle risorse del fondo di istituto per l’attribuzione dei compensi
accessori; |
 |
modalità e criteri relativi all’organizzazione
del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente,
educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo
di istituto. |
Il dirigente deve formalizzare la propria
proposta contrattuale entro termini congrui con l’inizio dell’anno
scolastico e, in ogni caso, entro i successivi 10 giorni lavorativi
decorrenti dall’inizio delle trattative.
Materie di informazione
preventiva,
che il dirigente deve fornire ai soggetti sindacali insieme all’eventuale
documentazione:
 |
proposte di formazione delle
classi e di determinazione degli organici; |
 |
criteri per la fruizione dei
permessi per l’aggiornamento; |
 |
utilizzazione dei servizi
sociali. |
Materie di informazione
successiva,
che il dirigente fornisce ai soggetti sindacali unitamente alla relativa
documentazione:
 |
nominativi del personale utilizzato
nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto; |
 |
criteri di individuazione e modalità
di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche
disposizioni di legge, da convenzioni, intese o accordi di programma
stipulati dalla scuola o dall’Amministrazione con altri enti e
istituzioni; |
 |
verifica dell’attuazione della
contrattazione di istituto sull’utilizzo delle risorse. |
Sulle materie che incidono, per l’assetto
organizzativo, sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico,
tutte le procedure previste dal presente articolo devono concludersi nei
termini stabiliti dal direttore regionale; per le altre materie, nei tempi
congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni.
Entro i primi 10 giorni di negoziato, le
parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
Decorsi ulteriori 20 giorni dall’inizio effettivo delle trattative, le
parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa.

Composizione delle
delegazioni a livello di singola scuola
Per la parte pubblica: dal
dirigente scolastico.
Per le organizzazioni
sindacali:
dalle
RSU e dai rappresentanti delle OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL.
Nella contrattazione integrativa, l’Amministrazione
può avvalersi dell’assistenza dell’ARAN.

IL FONDO DI ISTITUTO
E’ destinato a retribuire le prestazioni
rese dal personale docente, educativo ed ATA per sostenere:
 |
il processo di autonomia scolastica; |
 |
la realizzazione del POF e le sue
ricadute sull’organizzazione complessiva del lavoro, delle attività e
del servizio; |
 |
la qualificazione e l’ampliamento
dell’offerta di istruzione e formazione, anche in relazione alla
domanda proveniente dal territorio. |

COME SI CALCOLA
(art. 82)
In attesa della sequenza contrattuale che
dovrà definire, in tempo utile per l’a.s. 2003-2004, nuovi criteri per la
distribuzione delle risorse complessivamente finalizzate al fondo (art. 83,
c. 5), i criteri ed i parametri di calcolo restano quelli già definiti all’art.
28 del CCNI 31.8.1999 e dell’art. 14 del CCNL 15.3.2001.
A tali risorse vanno aggiunti gli
incrementi stabiliti nel nuovo Contratto, per cui, a partire dall’1.1.2003,
ad ogni singolo istituto sarà accreditata una cifra aggiuntiva pari a:
 | euro 13,84 pro-capite per 13
mensilità, per ogni docente e per ogni educatore; |
 | euro 9,82 pro-capite per 13 mensilità
per ogni unità di personale ATA. |
Il fondo è inoltre alimentato:
 |
dai finanziamenti previsti da
disposizioni di legge; |
 |
da tutte le somme destinate a
compensare le prestazioni aggiuntive del personale, comprese quelle dell’Unione
europea, da enti pubblici o soggetti privati; |
 |
dalle eventuali economie di cui alla
Legge finanziaria 2003. |
Le risorse non utilizzate dalle singole
scuole alla fine dell’anno finanziario sono riutilizzabili nell’esercizio
finanziario successivo.

COSA SI PAGA CON IL FONDO
(art. 86)
Tutte le risorse sopra indicate
confluiscono nel Fondo di istituto, con cui viene retribuito il personale
disponibile a svolgere attività aggiuntive.
Le risorse del fondo vanno ripartite
tenendo conto
 |
della consistenza organica dei docenti
e del personale ATA; |
 |
dei vari ordini e gradi di scuola
eventualmente presenti nello stesso istituto; |
 |
delle diverse tipologie di attività (EDA,
attività nelle carceri, negli ospedali, nei convitti, nei corsi
serali). |

CON IL FONDO VENGONO
RETRIBUITE LE SEGUENTI ATTIVITA’
Flessibilità organizzativa e
didattica:
vengono retribuite sotto questa voce le prestazioni connesse alla turnazione
ed a particolari forme di flessibilità dell’orario di lavoro, alla sua
intensificazione mediante una diversa scansione dell’ora di lezione e all’ampliamento
del funzionamento dell’attività scolastica.
Il personale docente ed educativo che
attua la flessibilità ha diritto ad un compenso annuo forfettario stabilito
in contrattazione di istituto.
Attività aggiuntive di
insegnamento:
sono le ore svolte oltre l’orario obbligatorio, per interventi didattici
volti all’arricchimento ed alla personalizzazione dell’offerta
formativa; ad ogni docente possono essere attribuite fino a un massimo di 6
ore settimanali.
|
La misura del compenso orario è definita,
per il personale docente ed educativo, nella tabella 5 in euro 28,41.
|
Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento:
sono gli impegni aggiuntivi dei docenti che riguardano:
 |
i compiti relativi alla progettazione
e alla produzione di materiali utili per la didattica; |
 |
le
ore in più rispetto alle 40 annue previste per la partecipazione al
collegio dei docenti, per la programmazione e la verifica di inizio e
fine anno, per l’informazione alle famiglie sui risultati degli
scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle
attività educative nelle scuole materne e nei convitti. |
|
La misura del compenso orario è definita
nella tabella 5 in euro 15, 91.
|
Prestazioni aggiuntive del personale
ATA:
sono le prestazioni svolte oltre l’orario d’obbligo, e quelle che
richiedono una intensificazione del lavoro obbligatorio, dovuta sia a
particolari forme di organizzazione connesse all’attuazione dell’autonomia,
sia nel caso, ad esempio, dell’assenza di un collega, quando gli altri
svolgono anche le mansioni dell’assente.
La
misura dei compensi è definita nella tabella 6.
I compensi da corrispondere al personale
docente ed educativo (non più di 2 unità) della
cui collaborazione il dirigente intende avvalersi nello svolgimento delle
proprie funzioni organizzative e gestionali. Tale compenso, che viene
definito nella contrattazione di istituto, non è cumulabile con quello
previsto per le funzioni-obiettivo di cui all’art. 31.
Le indennità di turno notturno, festivo e
notturno-festivo,
definite nella tabella
7.
L’indennità di bilinguismo e
trilinguismo nei casi in cui non
sia già prevista a carico di soggetti diversi dal MIUR in base alla
normativa vigente. La misura del compenso è definita nella tabella 8, che
prevede per gli insegnanti elementari delle scuole slovene la somma di euro
284,05.
Il compenso spettante al personale che
sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni ai sensi dell’art. 54, comma
1, detratto l’importo del CIA già in godimento.
La quota variabile dell’indennità di
amministrazione di cui all’art 54 spettante al DSGA.
I
parametri per il calcolo sono definiti nella tabella 9.
Le attività complementari di educazione
fisica, con i criteri e nella
misura definiti nell’art. 84.
Ogni altra attività deliberata dal
Consiglio di istituto nell’ambito
del POF.

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