Novità rilevanti del CCNL scuola 2002-05

RPD=Retribuzione Professionale Docenti

CIA=Compenso Individuale Accessorio

ASSENZA PER MALATTIA
(art. 17)

Al comma 8 si stabilisce che per i primi 9 mesi di assenza al dipendente spetta l’intera retribuzione fissa mensile, ivi compresi la RPD e la CIA.

ASPETTATIVA
(art. 18)

Oltre che per motivi di famiglia, di studio e di ricerca, che continuano ad essere regolati dalla normativa in vigore, il dipendente può fruire dell’aspettativa di 1 anno per realizzare, nell’ambito di un altro comparto della P.A., l’esperienza di una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova.

FUNZIONI STRUMENTALI AL POF (FUNZIONI-OBIETTIVO)
(art. 30)

Ad ogni singola scuola saranno assegnate le risorse corrispondenti al numero delle funzioni-obiettivo ottenute nel corrente anno scolastico, che possono essere utilizzate solo per questa finalità.

Il Collegio dei docenti delibera:

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il numero e la tipologia delle funzioni da attivare

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i criteri di attribuzione ed i docenti destinatari

La retribuzione non consiste più nel compenso fisso (3 milioni di vecchie lire) ma viene definita in contrattazione di istituto, in base alle risorse complessive a tale scopo assegnate, al numero delle funzioni attivate e tenendo anche conto dell’impegno richiesto.

N.B. Le risorse suddette non comprendono più il compenso per il docente vicario (che non è previsto dalla normativa vigente) e vanno quindi utilizzate esclusivamente per retribuire i docenti a cui il Collegio assegna le funzioni obiettivo.

Le attività di collaborazione con il dirigente vengono retribuite con le modalità e nella misura stabilite nel successivo art. 30 bis.

ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(art. 31)

Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, il dirigente scolastico può avvalersi della collaborazione di 2 docenti, da lui individuati, che vengono retribuiti con il fondo di istituto.

L’entità del compenso viene definita nel contratto di istituto, e non è cumulabile con quello stabilito per le funzioni-obiettivo (vedi art. 85, comma 2, lettera "e").

Tale normativa vale anche per le istituzioni educative (art. 125, comma 5)

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

L’art. 62, comma 1, consente alle scuole di utilizzare le risorse anche per rimborsare ai docenti le spese sostenute per attività di autoaggiornamento.

Criteri ed entità del rimborso sono stabiliti nella contrattazione di istituto.

PERSONALE ATA

Il nuovo CCNL definisce:

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la rivalutazione di tutte le retribuzioni tabellari e accessorie;

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una nuova classificazione del personale in 5 Aree (Tabella A);

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una migliore definizione dell’unità dei servizi;

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la trasformazione del vecchio mansionario in profili d’area;

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la conferma dell’area C

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l’istituzione di un nuovo livello di coordinamento per l’area A

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l’innalzamento di tutte le professionalità;

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la destinazione, dal 2004, di 39 milioni di euro (così come previsto dall’Atto di indirizzo) alle carriere del personale;

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l’attribuzione alla contrattazione nazionale dell’individuazione dei criteri e dei percorsi per i passaggi di qualifica;

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il superamento delle funzioni aggiuntive e l’attribuzione delle relative risorse alle scuole;

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la conferma della centralità della contrattazione di scuola e del ruolo delle RSU;

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il completamento dell’inquadramento dei DSGA;

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la possibilità per i DSGA di prestare collaborazioni esterne;

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una migliore precisazione dell’orario: "36 ore, suddivise in 6 ore continuative, di norma antimeridiane ....".

Riportiamo le novità più rilevanti:

(art. 46) Il personale appartenente al profilo di "guardarobiere" è collocato nel medesimo profilo dell’area B, con il corrispondente trattamento economico.

(art. 48) I passaggi da un’area inferiore all’area immediatamente superiore avvengono mediante procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato dall’amministrazione con modalità da definire con contrattazione integrativa nazionale. Fatti salvi i titoli abilitativi previsti dalla legge, alle procedure selettive è consentita la partecipazione anche del personale con una anzianità di almeno 5 anni di servizio effettivo nel profilo di appartenenza privo, dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di destinazione, purché in possesso:

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del titolo di studio stabilito dalla Tabella B per l’accesso al profilo di appartenenza;

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o del titolo che ha dato accesso al medesimo profilo.

(art. 49) Per attuare le disposizioni del precedente art 48, al fine di ricoprire posti che si renderanno eventualmente disponibili nell’anno 2004, il MIUR attiverà procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato dall’amministrazione e rivolto:

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a tutti gli assistenti amministrativi e tecnici in servizio, per ricoprire posti di coordinatore amministrativo e tecnico;

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a tutti i collaboratori scolastici in servizio, per ricoprire posti di collaboratore scolastico dei servizi.

(art. 47) Sono state superate le funzioni aggiuntive. Le relative risorse vanno alle scuole e sono utilizzate per compensare l’assunzione di incarichi e lo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio che si rendono necessari per la realizzazione del POF.

Le modalità ed i criteri per l’attribuzione ed i relativi compensi sono definiti nella contrattazione di istituto.

(art. 55) Ai DSGA è corrisposta una indennità di amministrazione, rivalutata nella parte variabile, definita nella Tabella 1, che viene corrisposta (a carico del fondo di istituto) al personale che lo sostituisce o ne svolge le funzioni.

(art. 56) Anche il DSGA può prestare la propria collaborazione ad altra scuola per realizzare specifiche attività che richiedano competenze professionali non presenti nella scuola che ne faccia richiesta.

(art. 87) A decorrere dal 1.1.2003, si realizza il completamento dell’inquadramento dei DSGA.

RELAZIONI A LIVELLO DI SINGOLA SCUOLA
(art. 6)

Materie di contrattazione (con cadenza annuale, con possibilità di proroga):

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modalità di utilizzazione del personale in rapporto al POF;

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criteri di assegnazione del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull’organizzazione del lavoro derivanti da eventuali modifiche della durata dell’unità didattica; ritorni pomeridiani;

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modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali e determinazione dei contingenti di personale da assicurare in caso di sciopero;

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attuazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;

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criteri generali per la ripartizione delle risorse del fondo di istituto per l’attribuzione dei compensi accessori;

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modalità e criteri relativi all’organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.

Il dirigente deve formalizzare la propria proposta contrattuale entro termini congrui con l’inizio dell’anno scolastico e, in ogni caso, entro i successivi 10 giorni lavorativi decorrenti dall’inizio delle trattative.

Materie di informazione preventiva, che il dirigente deve fornire ai soggetti sindacali insieme all’eventuale documentazione:

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proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici;

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criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;

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utilizzazione dei servizi sociali.

Materie di informazione successiva, che il dirigente fornisce ai soggetti sindacali unitamente alla relativa documentazione:

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nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;

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criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni di legge, da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla scuola o dall’Amministrazione con altri enti e istituzioni;

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verifica dell’attuazione della contrattazione di istituto sull’utilizzo delle risorse.

Sulle materie che incidono, per l’assetto organizzativo, sull’ordinato e tempestivo avvio dell’anno scolastico, tutte le procedure previste dal presente articolo devono concludersi nei termini stabiliti dal direttore regionale; per le altre materie, nei tempi congrui per assicurare il tempestivo ed efficace inizio delle lezioni.

Entro i primi 10 giorni di negoziato, le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. Decorsi ulteriori 20 giorni dall’inizio effettivo delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa.

Composizione delle delegazioni a livello di singola scuola

Per la parte pubblica: dal dirigente scolastico.

Per le organizzazioni sindacali: dalle RSU e dai rappresentanti delle OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL.

Nella contrattazione integrativa, l’Amministrazione può avvalersi dell’assistenza dell’ARAN.

IL FONDO DI ISTITUTO

E’ destinato a retribuire le prestazioni rese dal personale docente, educativo ed ATA per sostenere:

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il processo di autonomia scolastica;

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la realizzazione del POF e le sue ricadute sull’organizzazione complessiva del lavoro, delle attività e del servizio;

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la qualificazione e l’ampliamento dell’offerta di istruzione e formazione, anche in relazione alla domanda proveniente dal territorio.

 

COME SI CALCOLA
(art. 82)

In attesa della sequenza contrattuale che dovrà definire, in tempo utile per l’a.s. 2003-2004, nuovi criteri per la distribuzione delle risorse complessivamente finalizzate al fondo (art. 83, c. 5), i criteri ed i parametri di calcolo restano quelli già definiti all’art. 28 del CCNI 31.8.1999 e dell’art. 14 del CCNL 15.3.2001.

A tali risorse vanno aggiunti gli incrementi stabiliti nel nuovo Contratto, per cui, a partire dall’1.1.2003, ad ogni singolo istituto sarà accreditata una cifra aggiuntiva pari a:

bulleteuro 13,84 pro-capite per 13 mensilità, per ogni docente e per ogni educatore;
bulleteuro 9,82 pro-capite per 13 mensilità per ogni unità di personale ATA.

Il fondo è inoltre alimentato:

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dai finanziamenti previsti da disposizioni di legge;

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da tutte le somme destinate a compensare le prestazioni aggiuntive del personale, comprese quelle dell’Unione europea, da enti pubblici o soggetti privati;

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dalle eventuali economie di cui alla Legge finanziaria 2003.

Le risorse non utilizzate dalle singole scuole alla fine dell’anno finanziario sono riutilizzabili nell’esercizio finanziario successivo.

COSA SI PAGA CON IL FONDO
(art. 86)

Tutte le risorse sopra indicate confluiscono nel Fondo di istituto, con cui viene retribuito il personale disponibile a svolgere attività aggiuntive.

Le risorse del fondo vanno ripartite tenendo conto

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della consistenza organica dei docenti e del personale ATA;

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dei vari ordini e gradi di scuola eventualmente presenti nello stesso istituto;

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delle diverse tipologie di attività (EDA, attività nelle carceri, negli ospedali, nei convitti, nei corsi serali).

 

CON IL FONDO VENGONO RETRIBUITE LE SEGUENTI ATTIVITA’

Flessibilità organizzativa e didattica: vengono retribuite sotto questa voce le prestazioni connesse alla turnazione ed a particolari forme di flessibilità dell’orario di lavoro, alla sua intensificazione mediante una diversa scansione dell’ora di lezione e all’ampliamento del funzionamento dell’attività scolastica.

Il personale docente ed educativo che attua la flessibilità ha diritto ad un compenso annuo forfettario stabilito in contrattazione di istituto.

Attività aggiuntive di insegnamento: sono le ore svolte oltre l’orario obbligatorio, per interventi didattici volti all’arricchimento ed alla personalizzazione dell’offerta formativa; ad ogni docente possono essere attribuite fino a un massimo di 6 ore settimanali.

La misura del compenso orario è definita, per il personale docente ed educativo, nella tabella 5 in euro 28,41.

Attività aggiuntive funzionali all’insegnamento: sono gli impegni aggiuntivi dei docenti che riguardano:

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i compiti relativi alla progettazione e alla produzione di materiali utili per la didattica;

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le ore in più rispetto alle 40 annue previste per la partecipazione al collegio dei docenti, per la programmazione e la verifica di inizio e fine anno, per l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole materne e nei convitti.

 

La misura del compenso orario è definita nella tabella 5 in euro 15, 91.

Prestazioni aggiuntive del personale ATA: sono le prestazioni svolte oltre l’orario d’obbligo, e quelle che richiedono una intensificazione del lavoro obbligatorio, dovuta sia a particolari forme di organizzazione connesse all’attuazione dell’autonomia, sia nel caso, ad esempio, dell’assenza di un collega, quando gli altri svolgono anche le mansioni dell’assente. La misura dei compensi è definita nella tabella 6.

I compensi da corrispondere al personale docente ed educativo (non più di 2 unità) della cui collaborazione il dirigente intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali. Tale compenso, che viene definito nella contrattazione di istituto, non è cumulabile con quello previsto per le funzioni-obiettivo di cui all’art. 31.

Le indennità di turno notturno, festivo e notturno-festivo, definite nella tabella 7.

L’indennità di bilinguismo e trilinguismo nei casi in cui non sia già prevista a carico di soggetti diversi dal MIUR in base alla normativa vigente. La misura del compenso è definita nella tabella 8, che prevede per gli insegnanti elementari delle scuole slovene la somma di euro 284,05.

Il compenso spettante al personale che sostituisce il DSGA o ne svolge le funzioni ai sensi dell’art. 54, comma 1, detratto l’importo del CIA già in godimento.

La quota variabile dell’indennità di amministrazione di cui all’art 54 spettante al DSGA. I parametri per il calcolo sono definiti nella tabella 9.

Le attività complementari di educazione fisica, con i criteri e nella misura definiti nell’art. 84.

Ogni altra attività deliberata dal Consiglio di istituto nell’ambito del POF.

   

  

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