TITOLO 12 - Libertà di Pensiero e di Propaganda

Art. 81 – Le libertà sindacali e politiche del personale della scuola sono regolate dalle norme vigenti.

Art. 82 – La scuola favorisce il dibattito delle idee all’interno e tra le sue componenti, purché ciò avvenga nel rispetto delle regole democratiche e delle opinioni individuali e lo stesso non sia finalizzato a proselitismo politico o sindacale.

Art. 83 – Non è consentita all’interno dell’edificio scolastico la distribuzione di qualsiasi materiale che abbia finalità di lucro e mercenario vario o di propaganda politico-partitica. Manifesti, locandine, documenti, pubblicazioni, avvisi di ogni genere, possono essere diffusi o affissi nei locali scolastici solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Art. 84 – La componente studentesca, attraverso i suoi rappresentanti di classe o di istituto, ha diritto di affissione nelle apposite bacheche, purché il materiale sia vistato dal Preside.

Art. 85 – Nel caso di disaccordo sulla opportunità o possibilità di affissione, Preside e componente studentesca possono richiedere l’intervento del Consiglio d’Istituto. Nel frattempo l’affissione è sospesa.

 

 

  

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