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Art. 88
– I rapporti interscolastici sono volti a migliorare le attività
educative e didattiche, a favorire lo scambio di idee ed esperienze,
la realizzazione di obiettivi comuni, il confronto culturale e
sportivo.
Art. 89
– I rapporti interscolastici possono essere sviluppati a vari livelli
che coinvolgono la Presidenza, la Segreteria, gli OO.CC. e le
rappresentanze delle componenti di Genitori e Studenti. In particolare,
il Consiglio d’Istituto può nominare Commissioni di lavoro che curino
lo sviluppo e l’organizzazione delle attività derivanti dai rapporti
interscolastici.
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