Art. 4 – Convocazione.
Il
Consiglio d’Istituto è convocato dal Presidente.
Il
Presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del
Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva, ovvero
della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.
Art. 5 – La
convocazione del Consiglio d’Istituto deve avvenire con cinque
giorni di preavviso per le riunioni ordinarie, con due giorni di
preavviso per quelle urgenti.
La convocazione del Consiglio
d’Istituto richiesta dai consiglieri deve avvenire entro dieci
giorni.
Art. 6 – La
convocazione del C. d’I. deve essere annunciata con comunicazione
scritta ai singoli consiglieri e con esposizione all’albo della
scuola; in ogni caso, l’affissione all’Albo dell’avviso è
adempimento sufficiente per la regolare convocazione.
Art. 7
– In caso di mancanza del numero legale, il C. d’I. è riconvocato
entro i successivi cinque giorni con convocazione scritta per i soli
consiglieri assenti.
Art. 8
– Ordine del giorno.
Il Presidente predispone l’ordine
del giorno sulla base delle proposte formulate:
Art. 9
– Trattazione e modifiche dell’ordine del giorno.
Non
possono essere posti in discussione argomenti che non figurino all’ordine
del giorno contenuto nell’avviso di convocazione.
Il
C. d’I.
può votare, con maggioranza semplice, un’inversione dell’ordine
del giorno.
Art. 10
– Durata delle riunioni.
Qualora la riunione si
protragga per oltre tre ore, senza che sia stata esaurita la
trattazione dell’o.d.g., il Presidente può aggiornare la seduta ad
altra data di propria iniziativa o su richiesta di 1/3 dei
consiglieri.
Art. 11
– Orario delle sedute.
Le riunioni del C. d’I. si
svolgono in orario pomeridiano compatibile con gli impegni di lavoro
dei membri che lo compongono.
Art. 12
– Pareri degli Organi Collegiali.
Il C. d’I., prima di
deliberare, può chiedere il parere degli altri Organi Collegiali,
anche in materie ove ciò non sia espressamente previsto dalle norme
vigenti.
Art. 13 – Pareri degli
specialisti e Referenti scolastici.
Il C. d’I. può chiedere, a
titolo consultivo, il parere di specialisti che operano nel campo
della scuola con compiti psico-pedagogici, medici o di orientamento.
Detti specialisti possono partecipare alle sedute del C. d’I. per
illustrare i loro punti di vista. Ugualmente può avvalersi del
contributo dei docenti referenti relativi a ciascun settore
(Commissioni di lavoro, Funzioni obiettivo, ecc.) e del Direttore dei
servizi generali amministrativi.
Art. 14
– Bilancio preventivo e consuntivo.
Il bilancio preventivo e
quello consuntivo devono essere consegnati ai membri del C. d’I.
almeno sette giorni prima della riunione convocata per la loro
approvazione.
Art. 15
– Deliberazioni.
Le votazioni relative alle
deliberazioni avvengono per alzata di mano, salvo che non si deliberi
su persone.
Art. 16
– Le deliberazioni del C. d’I. sono adottate a maggioranza
assoluta (50%+1) dei voti validamente
espressi. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
Art. 17
– Le deliberazioni del C. d’I. sono immediatamente esecutive.
Art. 18
– Pubblicità delle sedute.
Alle riunioni del C. d’I.
possono assistere gli elettori delle quattro componenti senza diritto
di parola.
Art. 19 – Verbale.
Il verbale delle riunioni del
C. d’I., steso dal Segretario nominato dal Presidente, è esposto
all’albo della scuola, per dieci giorni, dopo la sua approvazione da
parte del Consiglio stesso.
Art. 20
– Dopo l’approvazione del verbale gli elettori delle quattro
componenti possono ottenere copia degli atti verbalizzati, a loro
spese, secondo i parametri fissati nella Carta dei servizi scolastici.
Art. 21
– Assegnazione Docenti alle classi.
Il Consiglio d’Istituto,
nel proporre al Capo d’Istituto i criteri generali di assegnazione
dei docenti alle classi (D.P.R. n.417 del 31/5/1974 – art.3, lettera
d), individua come prioritari i seguenti parametri: continuità
didattica, esperienza di insegnamento sul tipo di cattedra da
assegnare, titoli di studio, cultura e servizio, indicazioni del
Provveditorato agli Studi o del Ministero della Istruzione, dell’Università
e della Ricerca.
Art. 22 – Formazioni delle
classi prime: Ginnasio e Scientifico.
Il C. d’I. nel proporre al
Preside i criteri generali per la formazione delle classi prime
(D.P.R. n.417 del 31/5/1974 – art.3, lettera d) e successive
disposizioni ministeriali in merito) indica in ordine prioritario i
seguenti elementi: