Art. 28
– Il numero e le date delle sedute di convocazione dei Consigli di
Classe sono stabiliti dal Collegio Docenti nell’ambito della
programmazione complessiva riguardante la gestione delle quaranta
ore annue di attività non di insegnamento.
Art. 29
– Il Preside, qualora ne ravvisi la necessità, può convocare, con
debito preavviso di cinque giorni o con carattere di urgenza, un
Consiglio di Classe straordinario.
Art. 30
– Qualora una componente o il Coordinatore della Classe ritenesse di
dover richiedere la convocazione del Consiglio, presenterà richiesta
al Dirigente Scolastico che, in base alle motivazioni addotte,
provvederà nel più breve tempo possibile a convocare il Consiglio di
Classe straordinario.
Art. 31
– L’orario di convocazione dei Consigli di Classe è stabilito dal
Preside.
Art. 32
– Le riunioni dei Consigli di Classe durano normalmente un’ora e
sono dedicate all’analisi dei problemi delle classi con la presenza
dei docenti, alunni e genitori. Vengono fatte salve le riunioni che la
legge destina alla sola componente docenti.
Art. 33
– Ai Consigli di Classe "aperti" possono partecipare,
oltre ai rappresentanti eletti, tutti gli elettori della classe senza
diritto di parola.
Art. 34
– I Consigli di Classe sono presieduti dal Preside o da un docente
delegato dal Preside, che di solito risulta il Coordinatore –
segretario del Consiglio di Classe.
Art. 35
– I Consigli di Classe possono svolgersi anche per classi parallele,
ove ricorrano giustificati motivi comuni.
Art. 36
– I Consigli di Classe possono proporre al Collegio dei Docenti l’attivazione
di interventi didattici ed educativi integrativi per alunni che
incontrino serie difficoltà nell’apprendimento disciplinare o di
corsi di sostegno per studenti che debbano sostenere esami di Stato.