Art.
45
– Gli OO.CC. della Scuola,
ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, programmano
e favoriscono la partecipazione degli studenti ad attività culturali
che offrano garanzie di valore e serietà e che si inseriscano
coerentemente nella programmazione educativa e didattica dell’Istituto.
Art.
46 – Al Consiglio d’Istituto
spetta il compito di deliberarne la necessaria copertura finanziaria.
Art.
47 – Ciascuna iniziativa culturale
e/o didattica che si svolga all’interno o all’esterno
della scuola (mostre di arte visiva, manifestazioni musicali,
teatrali, cinematografiche, conferenze, dibattiti, visite o escursioni
sul territorio, ecc.) dovrà essere autorizzata dal Dirigente
Scolastico.
Art.
48 – Oltre alle attività di
Educazione Fisica curriculare, gli organi collegiali promuovono
e favoriscono la partecipazione degli studenti ai Campionati
studenteschi dei vari ambiti sportivi.
Art.
49 – Il Consiglio d’Istituto
renderà disponibili le somme necessarie per realizzare
i programmi sportivi previsti dal Piano dell’Offerta Formativa.
Art.
50 – Le attività extrascolastiche
sono regolate da apposita normativa vigente cui gli OO.CC. fanno riferimento nelle varie
fasi di progettazione e di realizzazione.
Art.
51 – Il Consiglio d’Istituto
detta i criteri generali di attuazione delle attività extrascolastiche,
secondo quanto viene indicato nel Piano dell’Offerta Formativa e
nella Carta dei Servizi, dopo la formulazione dei programmi specifici
da parte dei Consigli di Classe e dopo l’approvazione del Collegio
Docenti che tenga conto della loro congruità didattica.
Art.
52 – Le attività extrascolastiche
si svolgono compatibilmente con le disponibilità
del bilancio e nell’intento di poter soddisfare le proposte dei
docenti e delle classi in un quadro di rispetto delle norme organizzative e finanziarie.