Art. 53 – Assemblee e
Comitato dei Genitori.
I genitori degli alunni
della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali
scolastici previa richiesta scritta al Preside cinque giorni prima
della seduta con o.d.g. specifico.
Art. 54
– Per il proprio funzionamento l’assemblea deve darsi un regolamento
che viene inviato in visione al Consiglio d’Istituto.
Art. 55
– Le assemblee dei genitori possono essere di classe o d’Istituto:
ad esse possono partecipare con diritto di parola il Preside, un
collaboratore del Preside
o un docente delegato dal Preside e gli insegnanti rispettivamente della
classe e della scuola.
Art. 56
– In base al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali,
l’assemblea d’Istituto può articolarsi in assemblee di classi
parallele.
Art. 57
– Qualora le assemblee si svolgano nei locali della scuola, la data e
l’orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati
di volta in volta con il Preside.
Art. 58
– Mentre l’assemblea di classe è convocata su richiesta dei
genitori eletti nei Consigli di Classe, quella d’Istituto è convocata
su richiesta:
Art. 59
– Ottenuta l’autorizzazione del Dirigente Scolastico, i genitori
promotori danno comunicazione della convocazione mediante affissione
di avviso all’albo rendendo noto anche l’ordine giorno. L’assemblea
si svolge fuori dell’orario delle lezioni.
Art. 60 – Comitato dei
genitori.
I rappresentanti dei genitori
nei Consigli di Classe possono esprimere un Comitato dei genitori che
elabora proposte educative e formative, che saranno valutate dagli
altri OO.CC.
Art. 61 – Assemblee
studentesche di Istituto.
Le assemblee studentesche di
Istituto sono disciplinate dal D.L./vo 16 Aprile 1994 n. 297 (Art. 12
comma 1; Art. 13 commi 1-2-3-4-5-6-7-8-; Art. 14 commi 1-2-3-4-5);
dalla C.M. 27 dicembre 1979, n. 312; dal D.P.R. 416 del 31/05/1974,
artt. 43 e 44; dal D.P.R. n. 417 del 31 Maggio 1974, art.3.
Art. 62
– Le assemblee studentesche di Istituto sono inoltre disciplinate,
nel loro svolgimento, dal seguente regolamento:
|
1. La partecipazione all’Assemblea
studentesca d’Istituto è un diritto. Questa viene tenuta nei
locali scolastici (Liceo Classico – Aula Magna; Liceo Scientifico
– P.zza Gramsci e C/da Rasola; Sez. Associata S.Piero Patti –
locali scolastici) e può articolarsi per classi parallele e per
corsi in relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei
locali. I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe
possono esprimere un comitato studentesco d’istituto e possono
formulare pareri direttamente al Consiglio d’Istituto. La
richiesta di assemblea va presentata cinque giorni prima del suo
svolgimento con o.d.g. chiaro e deve essere controfirmata dalla
maggioranza dei rappresentanti delle classi. La raccolta di firme
per la convocazione dell’assemblea deve rispettare la libertà di
decisione degli studenti. La richiesta, una volta che sia stata
concessa la formale autorizzazione dal Dirigente Scolastico, deve
essere affissa in fotocopia all’albo di ciascun plesso scolastico. |
2. A condurre l’assemblea
dovranno prendere posto solo ed esclusivamente gli organizzatori, il
presidente moderatore ed un segretario che durano in carica un anno.
Gli studenti interessati ad intervenire chiederanno la parola per
alzata di mano; una volta ottenuta la parola, si recheranno ad uno
ad uno al banco degli organizzatori ed esporranno a tutta l’assemblea
il proprio discorso. Al termine si recheranno al posto. Tutte le
opinioni devono essere rispettate e non soffocate indebitamente. A
conclusione, se c’è da votare, si delibererà, anche rispettando
le minoranze. |
3. La durata dell’assemblea
non potrà superare le ore di lezione di una giornata.
Qualora essa dovesse
concludersi prima, esaurita la trattazione degli argomenti all’O.d.g.,
gli studenti rientreranno nelle loro classi e riprenderanno la
didattica dell’ora.
|
4. Dalla sala dell’Assemblea
non si potrà uscire se non per casi particolari o urgenti e
comunque non si potrà deambulare per i corridoi dei plessi o
stazionare nelle aule. |
5. Gli assenti, sin dall’inizio
della mattinata, verranno segnati sul verbale. |
6. E’ vietato, nell’interesse
comune, svolgere attività estranee all’Assemblea che disturbino l’attenzione
dei partecipanti. E’, altresì, vietato mangiare durante l’assemblea
anche allo scopo di mantenere le sale e gli spazi utilizzati puliti;
al termine della stessa i partecipanti dovranno lasciare in ordine i
locali. |
7. Il Dirigente Scolastico o
il docente delegato ha potere di intervenire nei casi di violazione
del regolamento o di constatare impossibilità di ordinato
svolgimento dell’assemblea (art. 44, ultimo comma D.P.R. 416) con
conseguente sospensione dei lavori. |
8. E’ compito degli
organizzatori rivedere, correggere ed approvare il verbale; il
documento dovrà risultare chiaro ed esauriente, mirante a proporre
agli OO.CC. suggerimenti atti al miglioramento comportamentale,
disciplinare ed educativo da parte della componente studentesca;
infine, tale documento dovrà essere dattiloscritto dagli
organizzatori e trasmesso al Preside. |
Art. 63
– Le assemblee studentesche di Istituto devono svolgersi in giorni
della settimana di volta in volta diversi. Non possono avere luogo
assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.
Durante i lavori
assembleari gli studenti possono assentarsi soltanto per il periodo
previsto per la ricreazione.
Art. 64
– Durante le assemblee studentesche d’Istituto i docenti sono
tenuti a rimanere in sala Professori o comunque nei locali
scolastici per occuparsi di varie attività attinenti alla propria
funzione e anche per essere impegnati in caso di particolari
necessità o di eventuale ripresa delle lezioni.
Coloro che lo desiderino
possono, inoltre, assistere ai lavori assembleari.
Art. 65 – Assemblee
studentesche di Classe.
Le assemblee studentesche di
classe sono disciplinate dall’art. 43 del D.P.R. n. 416 del 31
maggio 1974.
Art. 66
– Tali assemblee possono avere luogo: