TITOLO 9 - Rapporti con le Famiglie

Art. 69 – I rapporti con le famiglie sono normalmente realizzati attraverso le udienze mattutine settimanali e quelle generali quadrimestrali.

Le udienze mattutine hanno inizio con l’entrata in vigore dell’orario scolastico definitivo. Sono sospese quindici giorni prima dell’effettuazione degli scrutini del 1° quadrimestre e nell’ultimo mese di scuola. Le udienze generali sono, di norma, effettuate secondo le indicazioni di massima espresse dal Collegio dei Docenti, nell’ambito della programmazione complessiva riguardante l’offerta formativa della scuola.

I genitori possono richiedere in visione, previa domanda scritta, tutti gli elaborati svolti dai propri figli. La visione potrà essere concessa presente il docente della disciplina, dopo che gli alunni li abbiano discussi in classe con i singoli docenti e dopo che detti compiti siano stati depositati in Presidenza entro due settimane dal loro svolgimento.

Art. 70 - I ricevimenti collegiali quadrimestrali rispondono a criteri di effettiva necessità d’incontro e di informazione, sono aperti a tutti, ma rivolti soprattutto ai genitori che lavorino e che siano impossibilitati ad utilizzare le udienze mattutine.

Art. 71 – La scuola individua nel rapporto costante e costruttivo con le famiglie un punto centrale della propria azione educativa e favorisce, comunque, nelle situazioni di urgenza e necessità i rapporti con i genitori attraverso la piena e continua disponibilità del Preside e, compatibilmente con le esigenze del servizio, dei docenti.

 

 

  

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