Il
presente regolamento di disciplina è redatto ai sensi del D.P.R.
24/06/98, n. 249, riguardante lo Statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria, e dell’art. 328, commi 2 e 4, del
D. Leg.vo 16/04/94, n. 297.
I
provvedimenti disciplinari previsti hanno finalità educativa e
tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino
di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. Le
sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione
disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della
riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale
dello studente, cui è offerta la possibilità di convertirle in
favore della comunità scolastica. Nell’eventuale periodo di
allontanamento è previsto, il più possibile, un rapporto con lo
studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella
scuola.
L’allegata
tabella individua i comportamenti che configurano mancanze
disciplinari con riferimento all’elenco dei doveri contenuto nell’art.
3 dello Statuto e al corretto svolgimento dei rapporti all’interno
della scuola come previsto dal Regolamento interno, definisce le
corrispondenti sanzioni disciplinari, indica l’organo competente ad
infliggere la punizione.
Il
procedimento disciplinare è regolato dall’art. 4 del citato Statuto
e dal suddetto art. 328 del D.Leg.vo n. 297/94. Esso prevede
innanzitutto la contestazione di addebiti, che nei casi di ammonizione
privata in classe e di allontanamento dalle lezioni può essere
formulata all’istante, anche oralmente ed eventualmente annotata sul
giornale di classe.
Quando
la competenza sia di un organo collegiale, per mancanze di cui alla
lett. d) della tabella, sono previste una prima convocazione del
Consiglio di Classe per la definizione della proposta e una seconda
convocazione per l’adozione della deliberazione. L’eventuale
provvedimento adottato sarà comunicato alla famiglia e al
Provveditore agli Studi, sarà annotato sul giornale di classe e, in
caso di sospensione, sulla pagella scolastica.
Contro
le sanzioni disciplinari diverse dal temporaneo allontanamento dell’alunno
dalla comunità scolastica è ammesso ricorso da parte dello stesso,
entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad
un apposito Organo di garanzia interno alla scuola, del quale fa parte
almeno un rappresentante degli studenti.