L’Ordinanza ministeriale n°
92 del 5/11/2007 detta le norme
per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non
statali d’istruzione secondaria di secondo grado.
Gli artt.6,
7, 8
trattano, in particolare, l'effettuazione dello scrutinio finale.
Le istituzioni scolastiche, a norma dell’articolo
4 del regolamento dell’autonomia, individuano le modalità e i criteri di
valutazione degli alunni, nel rispetto della normativa nazionale, e i
criteri di riconoscimento dei crediti e di recupero dei
debiti scolastici,
riferiti ai percorsi dei singoli alunni.
Il Collegio dei docenti determina i criteri da
seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità
nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe. Gli alunni
ottengono la promozione alla classe successiva per effetto dello scrutinio
finale, purché riportino un voto non inferiore a 6/10 in ciascuna
disciplina.
La
frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono
elementi positivi che concorrono alla valutazione favorevole del profitto
dell'alunno in sede di scrutinio finale.
Pertanto,
il numero delle assenze, pur non essendo di per sé preclusivo della valutazione del profitto
stesso in sede di scrutinio
finale, incide negativamente sul giudizio complessivo, a meno che, da un
congruo numero di interrogazioni e di esercitazioni scritte, grafiche o
pratiche, svolte a casa o a scuola, corrette e classificate nel corso dell’intero
anno scolastico, non si possa accertare il raggiungimento degli
obiettivi propri di ciascuna disciplina.
Nell’esaminare la situazione di ciascuno alunno
si potranno considerare, secondo i casi, i seguenti elementi atti a
fornire un quadro complessivo e chiaro del rendimento: sequenza
progressiva dei voti orali e scritti, evoluzione o meno dalla situazione
di partenza a quella di arrivo, obiettivi minimi e massimi raggiunti,
incidenza delle eventuali carenze della preparazione complessiva e
possibilità di recupero delle medesime, comportamento, impegno, diligenza,
frequenza, storia personale dell’alunno, contesto della classe.
L’esito dello scrutinio sarà deliberato sulla
base dei voti proposti da ogni docente della classe e rispondenti ai
parametri valutativi fissati per ciascuna disciplina e indicati anche nel
Piano dell’Offerta Formativa.
L’allievo sarà dichiarato
promosso se avrà
raggiunto la sufficienza in tutte le materie; sarà dichiarato
non promosso
se la sua preparazione complessiva presenterà carenze tali da non potergli
consentire di frequentare proficuamente la classe successiva.
a) tre o più insufficienze di cui due gravi (4),
e comunque tali da incidere negativamente nella preparazione complessiva;
b) una o più insufficienze particolarmente gravi (3).
Per gli studenti che facciano registrare insufficienze che non incidano nella preparazione globale
(non più di due mediocrità e un’insufficienza grave), il Consiglio di classe
può sospendere
il giudizio, sulla base di
criteri preventivamente stabiliti.
Il recupero delle carenze sarà sottoposto a verifica entro il 31
agosto o al più entro l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico
successivo.
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Il rinvio potrà essere
consentito con un numero massimo di tre debiti formativi, purché
rispondenti a tre insufficienze di cui almeno due non siano gravi e
vengano quindi valutate con il cinque.
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Con due insufficienze gravi quantificabili
con il voto quattro si potrà rinviare con due debiti; ciò non è consentito nel
caso invece di insufficienze assai gravi in una delle due discipline,
valutata con un voto inferiore a quattro.
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Non è prevista la sospensione del giudizio con quattro
insufficienze, anche se esse non siano gravi.
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Il debito formativo non colmato incide
negativamente sull’esito dello scrutinio anche a seconda del profitto
nelle altre materie: se il debito non colmato riguarda infatti una sola
disciplina con insufficienza grave o non grave, valutato cioè con il
quattro o il cinque, si potrà ugualmente sospendere il giudizio finale; non si può deliberare il rinvio se il debito non colmato corrisponde ad una insufficienza assai
grave presentata con il tre.
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Nel caso poi che la materia con debito formativo
non colmato venga presentata con il voto di cinque e sia accompagnata da
un’altra con insufficienza grave o non grave, cioè con il quattro o con il
cinque, si potrà rinviare con due debiti; ciò però è escluso qualora il debito non colmato presentato con il
cinque sia accompagnato da altra materia con insufficienza assai grave
valutata con il tre.
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Il debito formativo non colmato presentato con
grave insufficienza e accompagnato da altra insufficienza non grave, può
consentire il rinvio con due debiti;
non consente invece il rinvio se è accompagnato da una insufficienza
grave o assai grave in un’altra disciplina.
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Con due debiti non colmati riguardanti due
materie con insufficienza non grave il consiglio potrà rinviare con due
debiti, ma solo in presenza di una evoluzione nel
rendimento dell’allievo.
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Due debiti non colmati corrispondenti, invece, a
due insufficienze gravi e non gravi non consentono il rinvio, anche se
potranno eventualmente considerarsi la contiguità delle discipline e
l’unicità del docente insieme con l’evoluzione del profitto.
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