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Criteri scrutini finali

 

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Criteri scrutini finali
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Area Didattica 

 

L’Ordinanza ministeriale n° 92 del 5/11/2007 detta le norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali d’istruzione secondaria di secondo grado.

Gli artt.6, 7, 8 trattano, in particolare, l'effettuazione dello scrutinio finale.

Le istituzioni scolastiche, a norma dell’articolo 4 del regolamento dell’autonomia, individuano le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, nel rispetto della normativa nazionale, e i criteri di riconoscimento dei crediti e di recupero dei debiti scolastici, riferiti ai percorsi dei singoli alunni.

Il Collegio dei docenti determina i criteri da seguire per lo svolgimento degli scrutini al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni di competenza dei singoli consigli di classe. Gli alunni ottengono la promozione alla classe successiva per effetto dello scrutinio finale, purché riportino un voto non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina.

La frequenza assidua e la partecipazione attiva alla vita della scuola sono elementi positivi che concorrono alla valutazione favorevole del profitto dell'alunno in sede di scrutinio finale.

Pertanto, il numero delle assenze, pur non essendo di per sé preclusivo della valutazione del profitto stesso in sede di scrutinio finale, incide negativamente sul giudizio complessivo, a meno che, da un congruo numero di interrogazioni e di esercitazioni scritte, grafiche o pratiche, svolte a casa o a scuola, corrette e classificate nel corso dell’intero anno scolastico, non si possa accertare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina.

Nell’esaminare la situazione di ciascuno alunno si potranno considerare, secondo i casi, i seguenti elementi atti a fornire un quadro complessivo e chiaro del rendimento: sequenza progressiva dei voti orali e scritti, evoluzione o meno dalla situazione di partenza a quella di arrivo, obiettivi minimi e massimi raggiunti, incidenza delle eventuali carenze della preparazione complessiva e possibilità di recupero delle medesime, comportamento, impegno, diligenza, frequenza, storia personale dell’alunno, contesto della classe.

L’esito dello scrutinio sarà deliberato sulla base dei voti proposti da ogni docente della classe e rispondenti ai parametri valutativi fissati per ciascuna disciplina e indicati anche nel Piano dell’Offerta Formativa.

L’allievo sarà dichiarato promosso se avrà raggiunto la sufficienza in tutte le materie; sarà dichiarato non promosso se la sua preparazione complessiva presenterà carenze tali da non potergli consentire di frequentare proficuamente la classe successiva.

a) tre o più insufficienze di cui due gravi (4), e comunque tali da incidere negativamente nella preparazione complessiva;
b) una o più insufficienze particolarmente gravi (3).

Per gli studenti che facciano registrare insufficienze che non incidano nella preparazione globale (non più di due mediocrità e un’insufficienza grave), il Consiglio di classe può sospendere il giudizio, sulla base di criteri preventivamente stabiliti. Il recupero delle carenze sarà sottoposto a verifica entro il 31 agosto o al più entro l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.

 

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Il rinvio potrà essere consentito con un numero massimo di tre debiti formativi, purché rispondenti a tre insufficienze di cui almeno due non siano gravi e vengano quindi valutate con il cinque.

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Con due insufficienze gravi quantificabili con il voto quattro si potrà rinviare con due debiti; ciò non è consentito nel caso invece di insufficienze assai gravi in una delle due discipline, valutata con un voto inferiore a quattro.

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Non è prevista la sospensione del giudizio con quattro insufficienze, anche se esse non siano gravi.

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Il debito formativo non colmato incide negativamente sull’esito dello scrutinio anche a seconda del profitto nelle altre materie: se il debito non colmato riguarda infatti una sola disciplina con insufficienza grave o non grave, valutato cioè con il quattro o il cinque, si potrà ugualmente sospendere il giudizio finale; non si può deliberare il rinvio se il debito non colmato corrisponde ad una insufficienza assai grave presentata con il tre.

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Nel caso poi che la materia con debito formativo non colmato venga presentata con il voto di cinque e sia accompagnata da un’altra con insufficienza grave o non grave, cioè con il quattro o con il cinque, si potrà rinviare con due debiti; ciò però è escluso qualora il debito non colmato presentato con il cinque sia accompagnato da altra materia con insufficienza assai grave valutata con il tre.

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Il debito formativo non colmato presentato con grave insufficienza e accompagnato da altra insufficienza non grave, può consentire il rinvio con due debiti; non consente invece il rinvio se è accompagnato da una insufficienza grave o assai grave in un’altra disciplina.

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Con due debiti non colmati riguardanti due materie con insufficienza non grave il consiglio potrà rinviare con due debiti, ma solo in presenza di una evoluzione nel rendimento dell’allievo.

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Due debiti non colmati corrispondenti, invece, a due insufficienze gravi e non gravi non consentono il rinvio, anche se potranno eventualmente considerarsi la contiguità delle discipline e l’unicità del docente insieme con l’evoluzione del profitto.

 

 

  

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