La
valutazione dei due periodi dell'anno
scolastico
è precognitiva, cognitiva e sommativa per unità didattiche acquisite e
prevede l’elaborazione di almeno sette compiti ufficiali per le
discipline scritte ed un congruo numero di verifiche orali quanto più
ravvicinate. Nel corso del primo periodo didattico (15 settembre-31
dicembre), la scuola
terrà un incontro con la famiglia per informarla dei livelli di
apprendimento dell'alunno.
Dopo lo scrutinio del primo periodo la
scuola tramite gli alunni invierà le pagelle alle famiglie. Inoltre, nel
corso del secondo periodo l'Istituto terrà un incontro con le famiglie
per informarle dell'andamento didattico-disciplinare del/della loro figlio/a tramite una scheda di valutazione intermedia.
Infine, la
valutazione finale di anno
scolastico è la somma sempre intelligente e duttile di tutte le
verifiche scritte, orali e pratiche effettuate nel corso dell’anno
scolastico, con specifico riferimento al cammino percorso dall’alunno
dai livelli di partenza a quelli di arrivo.
Perché si proceda alla valutazione
sommativa il docente e il Consiglio di classe devono possedere un numero
adeguato di elementi valutativi tali da poter classificare l'alunno.
Sarà curata altresì una
valutazione basata sui crediti educativi, che miri a saggiare non solo
il grado di apprendimento delle informazioni ricevute, ma anche e
soprattutto la padronanza dello studente nel fronteggiare un preciso
problema.
Si considerano elementi
positivi di valutazione il comportamento scolastico, le
attitudini, l’interesse, l’impegno e ogni altro elemento di giudizio
valutabile, nonché l’attiva, sensibile ed educata partecipazione alle
attività scolastiche o extrascolastiche.
Nello svolgimento degli
scrutini finali i Consigli di Classe si atterranno ai criteri generali
determinati dal Collegio dei Docenti al fine di assicurare omogeneità
nelle decisioni di competenza dei singoli Consigli di classe. Verranno
considerati la frequenza e il numero delle assenze che, pur non essendo
di per sé preclusivi della valutazione del profitto stesso, incidono
tuttavia in negativo o in positivo sul giudizio complessivo, a meno che
da numerose verifiche di interrogazioni, esercitazioni scritte,
pratiche, grafiche svolte in casa o a scuola corrette e classificate, si
possa accertare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna
disciplina. Il superamento, comunque, del limite di 35 giorni nel corso
dell’anno scolastico può determinare una situazione rischiosa in sede
di scrutinio finale, tranne per casi particolari.
Relativamente al credito scolastico
attribuito agli studenti del triennio, per quanto attiene le assenze
ingiustificate il Collegio dei docenti del 23 ottobre 2007 accoglie ed
approva all'unanimità la proposta del Nucleo di valutazione di togliere
dalla somma complessiva del punteggio aggiuntivo lo 0,05 di punto per
ogni assenza ingiustificata.
La tipologia degli
strumenti valutativi utilizzati sarà la seguente:
questionari disciplinari e
pluridisciplinari; griglie di osservazione; prove strutturate e
semistrutturate; prove ed esercitazioni perché i maturandi possano
affrontare sia la prima prova che la terza prova pluridisciplinare
agli esami di Stato; colloqui, ricerche, interviste; conoscenza del
territorio pattese e comuni limitrofi; conoscenza ed uso di lingue
comunitarie non previste dal curricolo ordinario o rafforzamento di
quelle studiate; conoscenza e uso del linguaggio corporeo mediante
attività di insegnamento complementare di avviamento alla pratica
sportiva.
L'ammissione alla classe successiva è stabilita dal Consiglio di
classe in fase di scrutinio solo per gli alunni che abbiano conseguito
una valutazione positiva in tutte le discipline. In presenza di gravi
e/o diffuse insufficienze il Consiglio di classe decreta la non
ammissione; in via ordinaria non è ammesso alla classe successiva
l'alunno che presenta più di tre insufficienze, di cui due gravi e una
non grave. Il Consiglio di classe delibera, invece, la "sospensione
del giudizio" per gli alunni che non hanno raggiunto gli obiettivi
didattici in non più di tre discipline, riportando un'insufficienza
grave e due mediocrità, ma che sono ritenuti idonei a raggiungere gli
obiettivi formativi stabiliti entro la fine dell'anno scolastico
tramite studio personale o attività di recupero.
Il Decreto-legge 1 settembre 2008,
n. 137 "Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università" pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2008 prevede all’art.3. che “ Sono ammessi alla classe
successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto un voto
non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline”.